La relazione che si instaura tra il paziente/cliente e lo psicologo è una relazione di fiducia che deve basarsi su alcune regole. Tali regole debbono essere fornite dallo psicologo all’inizio del rapporto professionale in modo che il paziente/cliente possa esprimere il proprio consenso informato. Il consenso dovrà essere in forma cartacea in duplice copia, una che sarà tenuta dal professionista e l’altra dal paziente/cliente, e dovrà contenere tutti quegli aspetti tecnici e non relativi alla prestazione professionale. Questo documento è regolamentato dall’articolo 24 del codice deontologico degli psicologi, il quale recita che uno psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, è tenuto a fornire all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Ma quali sono le informazioni che debbono essere espresse nel consenso informato:
Per queste ragioni si consiglia di leggere attentamente il consenso informato, di fare domande al professionista qualora non si comprendano alcuni punti, e passare alla firma solamente nel momento in cui si è a conoscenza di quanto riportato e si voglia procedere con l’instaurazione di un percorso professionale.
Dott. Davide Bertelloni
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